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LE EMAIL DEL MIO COMPUTER AZIENDALE VENGONO CONTROLLATE È UN COMPORTAMENTO LECITO? L'Avvocato risponde 

LE EMAIL DEL MIO COMPUTER AZIENDALE VENGONO CONTROLLATE È UN COMPORTAMENTO LECITO?

Chiariamo il problema con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia.

Il tema del controllo delle email aziendali da parte del datore di lavoro solleva importanti questioni in materia di privacy, tutela dei dati personali e diritti del lavoratore. In Italia, la normativa prevede un delicato bilanciamento tra l’esigenza del datore di lavoro di proteggere il patrimonio aziendale e il diritto del dipendente alla riservatezza, anche nell’ambito lavorativo.

Il riferimento normativo principale è lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970). Questa normativa vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo accordi sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, consente l’utilizzo di strumenti di controllo difensivo, cioè finalizzati a tutelare il patrimonio aziendale o a garantire la sicurezza, purché l’uso non sia sistematico o invasivo.

Nel caso delle email aziendali, il datore di lavoro può accedervi solo se l’indirizzo è chiaramente strumentale all’attività lavorativa e se esiste un regolamento interno aziendale che disciplini in modo trasparente l’utilizzo delle risorse informatiche. Inoltre, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, è obbligatorio informare i dipendenti preventivamente su eventuali controlli e sulle modalità di utilizzo degli strumenti elettronici.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha chiarito che il controllo delle comunicazioni elettroniche del lavoratore è legittimo solo se è stato informato in modo chiaro e se il controllo è proporzionato, cioè non eccessivo rispetto allo scopo.

Anche la Cassazione italiana ha più volte ribadito che il datore di lavoro può accedere alle email aziendali solo in presenza di regole interne chiare, e solo per esigenze organizzative o di sicurezza, mai per finalità di controllo arbitrario del dipendente.

Se il datore di lavoro accede alle email personali del lavoratore senza autorizzazione o invade la sfera privata in modo illecito, può incorrere in responsabilità penali, in particolare per violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice Privacy).

Inoltre, un controllo non autorizzato può rendere inutilizzabili le prove acquisite nel contesto di un procedimento disciplinare, invalidando sanzioni o licenziamenti.

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